Art. 13 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 1933, N. 999

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 novembre 1909 al 31 agosto 1933. Leggi il testo vigente →

[1]Entro due anni dalla promulgazione della presente legge, il Governo del Re curera' la compilazione e la pubblicazione di una raccolta di tutti gli atti dsll'autorita' pubblica in vigore nella Colonia, e la distribuzione della medesima ai membri dei due rami del Parlamento.

[2]Saranno messi a disposizione dei membri del Parlamento nei rispettivi archivi i fascicoli del bullettino ufficiale della Colonia Eritrea entro il piu' breve tempo possibile dopo la loro pubblicazione nella Colonia.

[3]Tutti i decreti Reali concernenti la Colonia Eritrea saranno pubblicati nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno.

[4]1 2 3 4

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 15 giugno 1905, n. 253

1

La L. 15 giugno 1905, n. 253 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini stabiliti dagli articoli 2, 4, 8, 13 e 14 della legge 24 maggio 1903, n. 205, sono prorogati dal 4 dicembre 1904 fino al 4 giugno 1906".

L. 15 luglio 1906, n. 361

2

La L. 15 luglio 1906, n. 361 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini stabiliti dagli articoli 2, 4, 8, 13 e 14 della legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia eritrea, gia' prorogati al 4 giugno 1906 dalla legge 15 giugno 1905, n. 253, sono prorogati al 1° luglio 1907".

L. 27 febbraio 1908, n. 75

3

La L. 27 febbraio 1908, n. 75 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini stabiliti dagli articoli 2, 4, 8, 13 e 14 della legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia Eritrea, gia' prorogati al 4 giugno 1906 dalla legge 15 giugno 1905, n. 253, e al 1° luglio 1907 dalla legge 15 luglio 1906, n. 368, sono prorogati fino al 1° luglio 1909".

L. 11 luglio 1909, n. 523

4

La L. 11 luglio 1909, n. 523 ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "I termini stabiliti negli articoli 13 e 14 della legge citata, per quanto riguarda la pubblicazione degli atti dell'autorita' pubblica in vigore nella colonia Eritrea, sono prorogati al 1° gennaio 1910".

Testo in vigore dal 19 novembre 1909 al 31 agosto 1933

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 novembre 1909

Confronto con la versione in vigore dal 19 aprile 1908 al 19 novembre 1909.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 luglio 1909, n. 523

    La L. 11 luglio 1909, n. 523 ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "I termini stabiliti negli articoli 13 e 14 della legge citata, per quanto riguarda la pubblicazione degli atti dell'autorita' pubblica in vigore nella colonia Eritrea, sono prorogati al 1° gennaio 1910".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1903-05-24;205~art13 · fonte del testo

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