Art. 12 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 1933, N. 999

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[1]Il bilancio della Colonia Eritrea agli effetti della legge di contabilita' fa parte integrale di quello del Ministero degli affari esteri.

[2]Il governatore ha facolta' di stornare da un articolo all'altro del bilancio coloniale con suo decreto pubblicato nel bullettino ufficiale della Colonia, fondi non destinati a spese d'ordine ed obbligatorie.

[3]Ai documenti finanziari di cui all'articolo 27 della legge di contabilita' generale dello Stato, concernenti la Colonia Eritrea, sara' unita una speciale relazione illustrativa dei medesimi, nella quale si dara' pure contezza dei mutui e dei debiti contratti. Nella medesima relazione sara' pubblicato l'elenco delle concessioni di terre e delle altre concessioni fatte nella Colonia durante l'anno finanziario, e tutti i dati statistici concernenti il patrimonio pubblico.

[4]Ogni biennio all'epoca suddetta il Governo del Re presentera' al Parlamento una relazione generale sull'amministrazione e sull'andamento della Colonia.

Testo in vigore dal 4 giugno 1903 al 31 agosto 1933

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1903-05-24;205~art12 · fonte del testo

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