Art. 11 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 1933, N. 999

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[1]Il Governo del Re ha facolta' per la Colonia Eritrea di contrarre mutui ed accendere debiti per provvedere alle spese di costruzione della ferrovia Sahati-Asmara, dei suoi eventuali prolungamenti e per altre opere di utilita' pubblica concernenti sia la viabilita', sia la raccolta delle acque a scopo agricolo. L'onere complessivo annuo del bilancio coloniale per interessi e quote di rimborso non dovra' superare la somma equivalente ai due terzi delle entrate locali computate sulla media dell'ultimo quinquennio.

[2]L'impegno di bilancio non dovra' durare oltre venti esercizi finanziari per la linea Sahati-Asmara, ne' oltre dieci per i suoi eventuali prolungamenti e per le altre opere menzionate nel paragrafo precedente.

[3]Il Governo del Re ha pure facolta' di concedere a privati o a societa' l'esercizio della ferrovia Massaua-Asmara.

[4]Per l'esercizio della facolta' concessa dal presente articolo il Governo del Re provvedera' con decreto Reale sentito il governatore della Colonia ed il Consiglio coloniale.

Testo in vigore dal 4 giugno 1903 al 31 agosto 1933

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urn:nir:stato:legge:1903-05-24;205~art11 · fonte del testo

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