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[1]I salariati iscritti alla Cassa di previdenza che siano assunti presso Consorzi di bonifica o idraulici aventi carattere di pubblica amministrazione, non contemplati nel precedente articolo 5, lettera e), e che siano adibiti a servizi di carattere permanente, anche se l'assunzione sia fatta a tempo determinato o a titolo di supplenza, hanno la facolta' di rimaneree iscritti o di essere reiscritti alla Cassa durante tale servizio corrispondendo i contributi personali, purche' ne facciano domanda entro un anno dalla data di assunzione in servizio presso i Consorzi predetti, ovvero entro un anno dalla pubblicazione del presente Ordinamento, se l'assunzione abbia avuto luogo anteriormente. In quest'ultimo caso la reiscrizione non puo' retrodatarsi per piu' di un anno dalla data di presentazione della domanda alla Prefettura o alla Cassa di previdenza.

[2]I Consorzi che abbiano alla propria dipendenza salariati che si siano avvalsi della facolta' di cui al comma precedente sono obbligati a corrispondere i contributi nella misura di cui al successivo art. 23.

[3]Nel primi cinque giorni di ogni mese il Consorzio versa alla Cassa del Comune in cui ha sede, l'importo mensile dei contributi propri e di quelli personali, dovuti dagli iscritti, salvo rivalsa, per i contributi personali, all'atto del pagamento dei salari.

Testo in vigore dal 12 settembre 1941 al 18 giugno 1952

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urn:nir:stato:legge:1941-07-25;934~art19 · fonte del testo

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