Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 giugno 1927 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]E' vietato il conferimento di titoli onorifici di qualsiasi grado dell'Amministrazione degli affari esteri, salvo nei casi di cessazione di servizio, giusta l'art. 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

[2]E' vietato parimenti il conferimento di incarichi e di accreditamenti di qualsiasi genere, a titolo onorifico, presso i Regi uffici diplomatici e consolari all'estero. Coloro che in atto hanno incarichi ed accreditamenti di tale genere cessano da essi.

Testo in vigore dal 13 giugno 1927 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1927-06-02;862~art15 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari