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[1]Alla spesa occorrente per gli assegni e pel contributo dello Stato alla Cassa di previdenza, si provvede:
[2]1° con la somma attualmente in bilancio sulle spese di ufficio e destinata al pagamento degli attuali portieri, custodi ed inservienti delle Corti e degli uffici del pubblico ministero;
[3]2° con le somme che attualmente si pagano per lo stesso titolo sulle spese d'ufficio pei tribunali e per le preture, indicate nella tabella di cui all'art. 1;
[4]3° con la somma di L. 500,000, quale concorso dello Stato, da iscriversi in aumento al bilancio del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.
[5]I prelevamenti di cui ai numeri 1 e 2 saranno stabiliti nella misura corrispondente alle somme che risultano pagate pel personale di servizio dalle singole magistrature, secondo i conti consuntivi dell'esercizio finanziario 1908-909.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1911 al 16 dicembre 2009
