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Le norme relative al funzionamento dell'Istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista sono stabilite con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, sentite le associazioni e gli enti interessati. I ciechi sono ammessi ai corsi di specializzazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 2 senza limiti di numero. Il numero dei posti riservati ai vedenti verra' stabilito dal Ministero della pubblica istruzione sulla base delle norme regolamentari di cui al primo comma del presente articolo. I corsi di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 2 hanno la durata di almeno un anno.

Testo in vigore dal 24 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1960-12-30;1734~art6 · fonte del testo

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