[1]L'Istituto, che ha sede in Roma, e' amministrato da un Consiglio centrale composto di undici cancellieri segretari giudiziari, dei quali sei di grado non inferiore all'ottavo.

[2]Possono far parte del Consiglio centrale anche i cancellieri e segretari giudiziari collocati a riposo, purche' soci permanenti dell'Istituto.

[3]Esercitano le funzioni di revisori dei conti tre cancellieri o segretari giudiziari di grado non inferiore all'ottavo.

[4]I componenti del Consiglio centrale ed i revisori dei conti devono essere residenti in Roma e durano in carica tre anni, allo scadere dei quali possono essere riconfermati.

Testo vigente dal 16 dicembre 1939

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1939-11-23;1814~art11 · fonte del testo

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