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Lavoro
Ordinamento dell'Istituto di previdenza e mutualita' fra i cancellieri e segretari giudiziari
Legge 23 novembre 1939, n. 1814
- Aggiornato al
- 16 dicembre 1939
- Articoli
- 15
- Versioni storiche
- 15
- Art. 1L'Istituto nazionale di previdenza e mutualita' tra i cancellieri e segretari giudiziari…
- Art. 2Sono di diritto soci ordinari dell'Istituto coloro che abbiano conseguito o conseguano la…
- Art. 3Fermo l'obbligo del contributo di cui all'art. 8 della presente legge, ogni socio…
- Art. 4I soci, le persone singole, gli enti o sodalizi, che con opere speciali o con fondazioni…
- Art. 5L'Istituto provvede, secondo le disponibilita' delle sue rendite: 1° all'educazione ed…
- Art. 6Ai fini del precedente articolo, la famiglia del socio si considera Costituita; a) dalla…
- Art. 7Il patrimonio dell'Istituto e' costituito: 1° dal capitale iniziale di lire 43.000…
- Art. 8Le entrate dell'Istituto sono costituite: 1° dalle rendite del patrimonio di cui all'art…
- Art. 9L'obbligo della ritenuta, di cui al n. 3 dell'articolo precedente, decorre dal mese…
- Art. 10I ruoli, le note modello e le note nominative per il pagamento degli stipendi dei…
- Art. 11L'Istituto, che ha sede in Roma, e' amministrato da un Consiglio centrale composto di…
- Art. 12Il Ministro per la grazia e giustizia nomina i componenti del Consiglio centrale ed i…
- Art. 13Il Consiglio centrale e' coadiuvato dai Consigli distrettuali. I Consigli distrettuali…
- Art. 14Il regolamento del funzionamento dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualita' tra i…
- Art. 15Sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con quelle contenute nella presente…
