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Il contributo suddetto e' concesso alle imprese produttrici soltanto per i films documentari, regolarmente iscritti nei registro cinematografico, che ne siano riconosciuti meritevoli dal Comitato tecnico di cui al successivo art. 13. E' concesso, altresi' a favore dei produttori di films nazionali di attualita' di lunghezza superiore ai 150 metri un contributo pari al 2 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali i films stessi sono stati proiettati, per un periodo di sei mesi dalla prima proiezione in pubblico. Per l'accertamento della nazionalita' dei films di attualita' valgono le norme di cui al precedente art. 3. Non potra' tuttavia essere considerata nazionale l'edizione italiana di giornali di attualita' prodotti all'estero da case cinematografiche estere, anche se contengono avvenimenti girati in Italia nella lunghezza prevista per i films di attualita' nazionale. In nessun caso potranno essere considerati nazionali i films di attualita' che portano la stessa marca di produzione di case cinematografiche estere.

Testo in vigore dal 30 maggio 1947 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1947-05-16;379~art5 · fonte del testo

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