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E' istituito alla diretta dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri un Ufficio centrale per la cinematografia. L'Ufficio centrale per la cinematografia, valendosi dell'assistenza della Commissione consultiva, di cui all'art. 12:

  • a)attua le provvidenze stabilite a favore della produzione cinematografica nazionale;
  • b)accerta la nazionalita' dei films;
  • c)promuove e cura i rapporti concernenti gli scambi cinematografici con l'estero;
  • d)esercita le attribuzioni demandate allo stato dalle disposizioni concernenti la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche;
  • e)esercita la vigilanza sugli enti, le attivita' e le manifestazioni cinematografiche aventi carattere di interesse pubblico;
  • f)esercita le attribuzioni demandate dalla presente legge e da altre leggi. Hanno sede presso l'Ufficio centrale per la cinematografia le Commissioni previste dalla presente legge, nonche' la Commissione tecnica per l'esame delle domande di costruzione e di apertura di nuove sale cinematografiche, di cui alla legge 30 novembre 1939, numero 2100.

Testo in vigore dal 30 maggio 1947 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1947-05-16;379~art2 · fonte del testo

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