Art. 14 — Collegio dei revisori dei conti

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Il collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, dura in carica cinque anni ed e' composto da:

  • a)un rappresentante, con qualifica non inferiore a dirigente generale, del ruolo della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero del tesoro, che lo presiede;
  • b)un rappresentante, con qualifica non inferiore a dirigente generale, del Ministero del turismo e dello spettacolo;
  • c)un rappresentante, con qualifica non inferiore a dirigente generale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica. I componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti sono collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni. Per ciascuno dei componenti del collegio e' nominato un membro supplente. I revisori esercitano il mandato anche individualmente e assistono alle riunioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione. I revisori che, senza giustificato motivo, non assistono alle assemblee o, durante un esercizio finanziario, a due riunioni del consiglio di amministrazione, decadono dall'ufficio. Il collegio dei revisori esercita il riscontro degli atti di gestione e ne riferisce periodicamente al Ministro del turismo e dello spettacolo; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle disposizioni di legge; esamina il bilancio preventivo, le eventuali variazioni e il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni; effettua verifiche di cassa; puo' eseguire, riferendone al Ministro del turismo e dello spettacolo, verifiche sull'attuazione di singole iniziative.

Testo in vigore dal 19 ottobre 1990 al 31 maggio 1995

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1990-10-11;292~art14 · fonte del testo

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