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[1]In relazione al disposto dell'art. 9 del R. decreto 16 maggio 1926, n. 1066, sull'istituzione della Milizia nazionale forestale, il reddito netto della gestione accertato in base al conto consuntivo di ciascun anno, fino all'importo di 5 milioni, e' versato nel bilancio delle entrate dello Stato, in una unica rata nel primo trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

[2]L'eventuale ulteriore reddito sara' impiegato nell'ampliamento del patrimonio boschivo dello Stato o andra' in aumento del fondo di riserva.

[3]La misura del reddito netto da versare allo Stato potra' essere modificata d'accordo fra i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per le finanze.

Testo in vigore dal 11 febbraio 1933 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1933-01-05;30~art13 · fonte del testo

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