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Per la prima applicazione della presente legge e' data facolta' al Ministro per la marina di prescindere, per non oltre un biennio, dalla osservanza dei termini prescritti dalle vigenti norme per le promozioni ai posti dei gradi 5° e 6° del ruolo del personale della carriera amministrativa (gruppo A), nonche' per le promozioni non oltre tre posti del grado 7° del ruolo medesimo. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 3 agosto 1928, n. 2024
2Il Regio Decreto 3 agosto 1928, n. 2024 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La disposizione dell'art. 5 della legge 8 luglio 1926, numero 1180, va interpretata nel senso che la facolta' concessa al Ministro per la marina di prescindere, nel limite di tre posti, dalla osservanza dei termini prescritti dalle vigenti norme per le promozioni al grado 7° del ruolo del personale della carriera amministrativa (gruppo A) del Ministero, ha vigore per non oltre un biennio dall'entrata in vigore della legge stessa, indipendentemente dalla data della prima applicazione di essa".
Testo in vigore dal 29 settembre 1928 al 16 dicembre 2009
