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[1]I servizi dell'Amministrazione centrale della marina sono ripartiti nel modo seguente ((oltre quelli affidati all'Ufficio del Capo di Stato Maggiore, giusta il n. 2 dell'art. 12 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina)):
[2]1° Gabinetto del Ministro;
[3]2° Segreteria particolare del Sottosegretario di Stato;
[4]3° Ufficio leggi e decreti alla dipendenza del Ministro;
[5]4° le seguenti Direzioni generali e centrali;
[6]Direzione generale del personale e dei servizi militari;
[7]Direzione generale delle costruzioni navali e meccaniche;
[8]Direzione generale delle armi e armamenti navali;
[9]Direzione centrale di sanita' militare marittima;
[10]Direzione centrale di Commissariato militare marittimo;
[11]Direzione centrale del Genio militare per i lavori della Regia marina;
[12]Direzione generale dei personali civili e degli affari generali;
[13]5° Ufficio dell'istruzione nautica;
[14]6° Ufficio della «Commissione per i salariati dello Stato».
[15]Con decreto del Ministro per la marina saranno stabilite le attribuzioni particolari delle Direzioni generali e centrali e degli Uffici del Ministero.
[16]Ad ogni divisione, reparto, sezione ed ufficio e' assegnato un numero di ufficiali e funzionari civili, a seconda dell'entita' e della natura dei servizi che loro sono attribuiti.
Testo in vigore dal 21 dicembre 1927 al 1 maggio 1936
