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Il capo di Stato Maggiore della Regia marina e' tenuto al corrente della situazione politica e delle eventualita' di conflagrazioni e di probabili rotture diplomatiche affinche' egli possa trarne norma per quanto riguarda l'approntamento, la dislocazione e l'impiego delle forze navali in relazione ai piani prestabiliti o alle direttive ricevute ed alle esigenze del momento dando in tempo opportuno le disposizioni di carattere militare e logistico che occorressero.
Testo in vigore dal 25 giugno 1925 al 21 dicembre 1927
