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Nella eventualita' di conflagrazioni politiche o di rotture diplomatiche, e sia prima dell'apertura delle ostilita' come durante il periodo bellico, il capo di Stato Maggiore della Regia marina promuove dal Ministro per la marina tutti i provvedimenti intesi a tradurre in atto la preparazione della guerra, a conseguire il piu' elevato grado di potenza della marina, la maggiore efficienza logistica e difensiva alle sue basi di operazione e di rifornimento, e l'armonica organizzazione dei servizi e mezzi relativi atti ad assicurare il migliore svolgimento della guerra stessa.
Testo in vigore dal 25 giugno 1925 al 21 dicembre 1927
