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[1]Il Comitato degli ammiragli e' organo consultivo del capo di Stato Maggiore della Regia marina e viene da lui convocato quando egli lo creda opportuno.

[2]Le attribuzioni di questo Consesso rimangono le stesse stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative indicate nell'articolo precedente.

[3]Sono membri ordinari del Comitato degli ammiragli:

[4]Il vice-ammiraglio presidente del Consiglio superiore di marina ed un altro vice-ammiraglio.

[5]I membri straordinari sono quelli previsti nelle vigenti disposizioni.

[6]La convocazione del Comitato degli ammiragli e' disposta dal capo di Stato Maggiore della Regia marina sia nel caso che vi debbano prendere parte soltanto i membri ordinari, sia quando debbano parteciparvi membri straordinari.

[7]Per la trattazione di determinate questioni potranno di volta in volta essere chiamati a far parte del Comitato, con voto consultivo, ufficiali della Regia marina, del Regio esercito, della Regia aeronautica, ed eventualmente funzionari di altri Ministeri e personalita' civili che abbiano speciale competenza in materia.

Testo in vigore dal 25 giugno 1925 al 21 dicembre 1927

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1925-06-18;981~art15 · fonte del testo

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