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Durante lo stato di guerra ed eventualmente anche in tempo di pace, un altro ufficiale ammiraglio o capitano di vascello puo' essere destinato a coadiuvare il sottocapo di Stato Maggiore nelle attribuzioni a questo devolute assumendo il titolo di sottocapo di Stato Maggiore aggiunto.
Testo in vigore dal 25 giugno 1925 al 21 dicembre 1927
