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Il capo di Stato Maggiore della Regia marina fa parte, con voto consultivo, del Comitato deliberativo della Commissione suprema di difesa, nonche' delle Commissioni superiori permanenti ed eventuali, aventi attribuzioni che interessino comunque la costituzione, il mantenimento, o l'impiego delle forze marittime sia per quanto concerne il materiale che per quanto riguarda il personale.
Testo in vigore dal 25 giugno 1925 al 21 dicembre 1927
