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[1]La carica di capo di Stato Maggiore della Regia marina e di comandante in capo delle forze navali puo' essere ricoperta esclusivamente da ufficiale che riveste il grado di ammiraglio o di vice-ammiraglio di armata.
[2]Egli e' nominato con decreto Reale udito il Consiglio dei Ministri.
Testo in vigore dal 25 giugno 1925 al 21 dicembre 1927
