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L'ispettorato dei fari e del segnalamento marittimo ha le seguenti attribuzioni:

  • a)dirigere e controllare il servizio di segnalamento delle coste, dei porti, degli ancoraggi, dei pericoli e degli ostacoli alla navigazione, assicurandone l'adeguatezza alle esigenze del traffico marittimo;
  • b)disporre la costituzione delle reggenze dei segnalamenti, provvedendo a modificarne il numero e la struttura sulla base delle esigenze di natura operativa, tecnica e logistica;
  • c)elaborare progetti o approvare proposte di progetti di enti pubblici e privati riguardanti la segnaletica necessaria ad assicurare la sicurezza del traffico marittimo;
  • d)trattare le questioni riguardanti il servizio dei fari e del segnalamento marittimo con le amministrazioni dello Stato aventi competenza in materia di segnalamento marittimo;
  • e)rappresentare il servizio nell'ambito delle organizzazioni internazionali aventi competenza in materia di segnalamento marittimo.

Testo in vigore dal 7 giugno 1990 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1990-05-25;131~art6 · fonte del testo

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