Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1940 al 9 ottobre 2010. 90 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il Ministro per la guerra e' autorizzato a richiamare in servizio, per eccezionali esigenze, ufficiali fuori organico e delle categorie in congedo; detti ufficiali dovranno essere ricollocati in congedo, non oltre il 30 giugno 1940-XVIII.
tolto: E' in facolta' del Ministro per la guerra di ricollocare in congedo in qualsiasi momento l'ufficiale richiamato in servizio ai sensi del presente articolo.
tolto: Sono sanzionati i richiami di ufficiali delle categorie fuori organico e in congedo effettuati per le cennate eccezionali esigenze dal 1° febbraio 1939-XVII al 31 dicembre 1939, anno XVIII.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-05-09;368~art47 · fonte del testo
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