Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 marzo 1942 al 30 dicembre 1960. Leggi il testo vigente →

[1]Il Regio esercito metropolitano consta dei seguenti elementi:

[2]1°) stato maggiore;

[3]2°) istituti militari;

[4]3°) arma dei carabinieri Reali;

[5]4°) arma di fanteria;

[6]5°) arma di cavalleria;

[7]6°) arma di artiglieria e ((servizio tecnico di artiglieria)); 3

[8]7°) arma del genio e ((servizio tecnico del genio));3

[9]8°) guardia alla frontiera;

[10]9°) corpo automobilistico e ((servizio tecnico della motorizzazione));3

[11]10°) servizio chimico;

[12]11°) servizio sanitario;

[13]12°) servizio di commissariato;

[14]13°) servizio di amministrazione;

[15]14°) servizio veterinario;

[16]15°) servizio dei centri di rifornimento quadrupedi;

[17]16°) servizio dei depositi cavalli stalloni;

[18]17°) servizio geografico;

[19]18°) distretti militari;

[20]19°) tribunale supremo militare; tribunali militari;

[21]20°) reparti di correzione e stabilimenti militari di pena;

[22]21°) enti vari.

[23]La ripartizione di ciascuno dei predetti elementi nelle sue parti e' stabilita dai successivi articoli.

[24]Oltre gli elementi delle varie armi, corpi e servizi, considerati dalla presente legge e che sono mantenuti permanentemente, vengono costituite all'atto della mobilitazione ovvero possono essere formate temporaneamente per istruzioni o speciali necessita' unita' delle diverse armi, corpi e servici.

[25]Tali unita' vengono formate impiegando anche personale richiamato dal congedo.

[26]La costituzione di dette unita' e' stabilita con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze.

[27]Alla difesa nazionale in caso di guerra concorrono anche, secondo modalita' che vengono stabilite dal Ministro per la guerra, i corpi armati dello Stato non facenti parte del Regio esercito.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 gennaio 1942, n. 104

3

La L. 22 gennaio 1942, n. 104 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 settembre 1941 tranne che per le cariche di ispettore delle truppe alpine e di direttore superiore dei servizi tecnici di commissariato militare, le quali sono istituite, rispettivamente, dal 15 giugno 1941-XIX e dal 1° dicembre 1941-XX.

Testo in vigore dal 21 marzo 1942 al 30 dicembre 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 marzo 1942

Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1940 al 21 marzo 1942. 9 parole tolte, 5 parole aggiunte in 3 capoversi.

6°) arma di artiglieria e servizio tecnico tolto: delle armi e delle munizioni aggiunto: di artiglieria;

7°) arma del genio e servizio tolto: studi ed esperienze aggiunto: tecnico del genio;

9°) corpo automobilistico e servizio tecnico tolto: automobilistico aggiunto: della motorizzazione;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 22 gennaio 1942, n. 104

    La L. 22 gennaio 1942, n. 104 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 settembre 1941 tranne che per le cariche di ispettore delle truppe alpine e di direttore superiore dei servizi tecnici di commissariato militare, le quali sono istituite, rispettivamente, dal 15 giugno 1941-XIX e dal 1° dicembre 1941-XX.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-05-09;368~art3 · fonte del testo

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