Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 febbraio 1927 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]L'organico degli ufficiali generali per il Comando del corpo di Stato Maggiore, per i Comandi designati d'armata e per i Comandi di grande unita' di cui all'articolo 4 e' il seguente:

[2]Generali d'armata................. 5

[3]Generali d'armata o di corpo d'armata....... 1

[4]Generali di corpo d'armata............11

[5]Generali di divisione...............30

[6]Generali di divisione o di brigata........29

[7]Generali di brigata................30

[8]--- Totale ufficiali generali... 106 4

[9]Ai Comandi predetti sono assegnati altresi' ufficiali superiori e inferiori, i quali sono compresi nelle tabelle organiche delle varie armi e corpi di cui agli articoli seguenti.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

4

Il Regio D.L. 6 febbraio 1927, n. 69, convertito senza modificazioni dalla L. 24 dicembre 1928, n. 3088, ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che "L'organico degli ufficiali generali, di cui all'art. 7 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e' sostituito dal seguente: generali comandanti designati d'armata........ 4 (1) generali di Corpo d'armata o di divisione...... 13 generali di divisione................ 30 generali di divisione o di brigata.......... 29 generali di brigata................. 30 Totale ufficiali generali... 106".

Testo in vigore dal 1 febbraio 1927 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 febbraio 1927

Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 febbraio 1927.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 6 febbraio 1927, n. 69, convertito senza modificazioni dalla L. 24 dicembre 1928, n. 3088, ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che "L'organico degli ufficiali generali, di cui all'art. 7 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e' sostituito dal seguente: generali comandanti designati d'armata........ 4 (1) generali di Corpo d'armata o di divisione...... 13 generali di divisione................ 30 generali di divisione o di brigata.......... 29 generali di brigata................. 30 Totale ufficiali generali... 106".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;396~art7 · fonte del testo

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