Art. 17 — Arma di cavalleria. L'arma di cavalleria comprende: a) 2 Comandi di brigata di cavalleria; b) 12 reggimenti di cavalleria; c) 4 squadroni di palafrenieri. Il reggimento si compone di un Comando, due gruppi di squadroni. A ogni reggimento è annesso un deposito territoriale

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[1]L'arma di cavalleria comprende:

  • a)3 comandi superiori di cavalleria;
  • b)12 reggimenti di cavalleria;
  • c)4 squadroni di palafrenieri.

[2]Il reggimento si compone di un Comando, 2 gruppi di squadroni.

[3]Ad ogni reggimento e' annesso un deposito territoriale.

[4]Esistono inoltre tre centri speciali di cavalleria; del Lazio, della Sicilia e della Sardegna.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 28 giugno 1928

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;396~art17 · fonte del testo

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