Art. 15 — Arma di fanteria

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[1]L'arma di fanteria comprende:

  • a)un comando di brigata granatieri;
  • b)3 reggimenti granatieri;
  • c)29 comandi di brigata di fanteria di linea;
  • d)87 reggimenti di fanteria di linea;
  • e)12 reggimenti bersaglieri;
  • f)3 comandi di brigata alpini;
  • g)9 reggimenti alpini.

[2]Ciascun reggimento si compone di un Comando e di un numero vario di battaglioni.

[3]Ad ogni reggimento e' annesso un deposito territoriale.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 11 ottobre 1933

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;396~art15 · fonte del testo

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