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[1]Il Regio esercito comprende una parte metropolitana ed una parte coloniale.

[2]La parte metropolitana e' alla dipendenza del Ministero della guerra il quale provvede alla relativa spesa; la parte coloniale e' alla dipendenza, per l'impiego, del Ministero delle colonie, che vi provvede con il proprio bilancio.

[3]Nella presente legge viene considerata soltanto l'organizzazione della parte metropolitana.

[4]L'organizzazione della parte coloniale e' stabilita da altre leggi.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;396~art1 · fonte del testo

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