Oltre al caso previsto dall'art. 79 l'impiegato, incorre nella decadenza dall'impiego:

  • a)quando perda la cittadinanza italiana;
  • b)quando accetti una missione o altro incarico da una autorita' straniera senza autorizzazione del Ministro per la grazia e giustizia;
  • c)quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni;
  • d)quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile. La decadenza di cui alle lettere c) e d) e' disposta sentito il Consiglio di amministrazione.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art153 · fonte del testo

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