Ai gestori delle ricevitorie del lotto e' fornita, a titolo di deposito, una dotazione di bollettari del gioco, in relazione al presunto consumo sino alla cessazione dell'attivita' dei diversi tipi di bollettari, senza alcun obbligo di versamento di somme o di cauzione. Della dotazione ricevuta i gestori devono dar conto in qualunque momento e comunque alla fine di ogni periodo estrazionale. Per le procedure i controlli e le responsabilita' si applicano le norme gia' vigenti in materia, compatibilmente con quanto previsto nel primo comma del presente articolo.

Testo vigente dal 13 agosto 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-08-02;528~art26 · fonte del testo

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