Fino e non oltre l'ultima scadenza dei termini previsti nel secondo comma dell'articolo 22:

  • 1)((le spese di gestione necessarie per il funzionamento delle ricevitorie del lotto sono a totale carico dello Stato, che le anticipa ai gestori in misura pari all'ammontare delle spese sostenute da ciascuno di essi nel mese precedente. A tal fine sono utilizzati i fondi della riscossione, salvo conguaglio che sara' eseguito dalle competenti intendenze di finanza sulla base di comprovata e valida documentazione esibita dai gestori. I fondi della riscossione possono altresi' essere utilizzati, previa autorizzazione delle competenti intendenze di finanza, per far fronte alle eventuali maggiori spese eccedenti quelle sostenute nel mese precedente));
  • 2)ai gestori delle ricevitorie del lotto che subiscono furti o rapine deve essere reintegrata la dotazione dei bollettari per l'importo corrispondente alla somma rapinata e versata in meno. Il reintegro avviene dietro iscrizione a campione demaniale da effettuarsi presso il competente ufficio del registro a cura della intendenza di finanza sede di estrazione, che provvede ad emettere il prescritto decreto di discarico amministrativo. Ogni azione di recupero della somma di cui sopra e' sospesa sino alla decisione, in sede giurisdizionale, della Corte dei conti. Accertata la mancanza di ogni responsabilita' del gestore del lotto da parte della suddetta Corte, la somma rapinata e versata in meno si considera inesigibile;
  • 3)per il trasferimento del ricevitore del lotto da una ricevitoria ad un'altra si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 32 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. E' abolita la distinzione in classi delle ricevitorie del lotto. Durante la temporanea assenza del gestore, da qualsiasi causa determinata, tutti gli obblighi e diritti di quest'ultimo sono assunti dall'impiegato al quale viene affidata la gestione della ricevitoria.

Testo vigente dal 1 giugno 1984

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 giugno 1984

Confronto con la versione in vigore dal 13 agosto 1982 al 1 giugno 1984. 8 parole tolte, 65 parole aggiunte.

1) le spese di gestione necessarie per il funzionamento delle ricevitorie del lotto sono a totale carico dello Stato tolto: e sono rimborsate ai gestoriaggiunto: , che le anticipa ai gestori in misura pari all'ammontare delle spese sostenute da ciascuno di essi nel mese precedente. A tal fine sono utilizzati i fondi della riscossione, salvo conguaglio che sara' eseguito dalle competenti intendenze di finanza sulla base di comprovata e valida documentazione tolto: da esibire alle aggiunto: esibita dai gestori. I fondi della riscossione possono altresi' essere utilizzati, previa autorizzazione delle competenti intendenze di finanzaaggiunto: , per far fronte alle eventuali maggiori spese eccedenti quelle sostenute nel mese precedente;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1982-08-02;528~art24 · fonte del testo

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