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Il presidente del Consiglio superiore ed i presidenti di sezione, sono nominati per decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio dei Ministri. I presidenti delle sezioni 1ª, 2ª e 3ª sono scelti fra gli ispettori superiori del Genio civile, quello della sezione 4' fra gli ispettori superiori del ruolo di vigilanza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili, o fra gli ispettori superiori tecnici delle Nuove costruzioni ferroviarie. Per circostanze eccezionali, puo' essere affidato a persone estranee alla Amministrazione dello Stato l'incarico di presiedere il Consiglio superiore o le sezioni del Consiglio stesso. All'incaricato della presidenza del Consiglio superiore compete la indennita' di missione stabilita per il grado 3° dall'articolo 181 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed agli incaricati della presidenza delle Sezioni competono le indennita' di grado 4°. Inoltre viene loro corrisposta un'indennita' di carica, la cui misura e' da stabilirsi col decreto d'incarico, di concerto fra i Ministri per i lavori pubblici e per le finanze.
Testo in vigore dal 15 giugno 1931 al 16 dicembre 2009
