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Il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici puo' invitare ad intervenire a singole adunanze, allorche' devono esaminarsi affari dei rispettivi uffici, i capi servizio dei Ministeri interessati. Egli puo' invitare, per l'esame di determinati affari, gli ispettori superiori del Genio civile addetti agli Istituti decentrati del Ministero dei lavori pubblici gl'ispettori regionali per l'agricoltura, i professori dei politecnici o di scuole di applicazione per ingegneri ed architetti e i professori degli Istituti superiori agrari, di particolare competenza nella materia da trattare.
Testo in vigore dal 15 giugno 1931 al 16 dicembre 2009
