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Salvo il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici nei casi stabiliti dall'art. 1, rimane la competenza della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici per l'approvazione dei progetti compilati dagli uffici tecnici di finanza a norma del R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2128.
Testo in vigore dal 15 giugno 1931 al 16 dicembre 2009
