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All'infuori dei casi, nei quali e' richiesto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, o dei Comitati tecnici amministrativi degli Istituti decentrati, o dei competenti ispettori superiori, vien sentito, in quanto occorra, il parere del capo dell'ufficio tecnico governativo dal quale dipendono i lavori per la esecuzione o per la vigilanza. E' sentito il parere dell'ingegnere capo del Genio civile sopra i riconoscimenti di piccole derivazioni di acque pubbliche, quando non vi siano opposizioni. Restano salve le disposizioni che disciplinano la competenza dei Comitati tecnici provinciali per la bonifica integrale.
Testo in vigore dal 15 giugno 1931 al 16 dicembre 2009
