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I membri del Consiglio superiore, i quali non facciano parte dell'Amministrazione dello Stato, sono equiparati, agli effetti delle indennita' di viaggio e di soggiorno, agli ispettori superiori del Genio civile, per l'intervento alle adunanze del consiglio e per le missioni a loro conferite.
Testo in vigore dal 15 giugno 1931 al 16 dicembre 2009
