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Per mezzo di un Comitato permanente, costituito dal presidente del Consiglio superiore e dai quattro presidenti di sezione, il Consiglio provvede a studi tecnici di carattere generale e normativo, a ricerche sperimentali ed alla coordinazione e metodizzazione degli studi afferenti ai vari rami della tecnica concernente i lavori pubblici, ed in ispecie:
- a)allo studio riguardante i materiali da costruzione;
- b)allo studio di speciali tipi costruttivi che possono normalizzarsi, e di opere di particolare interesse pubblico;
- c)all'alta vigilanza sul servizio idrografico, e agli studi riguardanti la migliore utilizzazione delle risorse idriche e la produzione e trasmissione dell'energia elettrica;
- d)alla raccolta e alla pubblicazione degli studi anzidetti dei dati relativi alle piu' importanti opere pubbliche ed alla pubblicazione degli «Annali dei lavori pubblici». Per gli studi e le ricerche di cui sopra e' stanziato annualmente un fondo da determinarsi con la legge di approvazione del bilancio dei lavori pubblici.
Testo in vigore dal 15 giugno 1931 al 16 dicembre 2009
