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Il Consiglio superiore delibera in assemblea generale e diviso per sezioni. Le sezioni sono quattro: 1ª Sezione: Ponti, strade ed edilizia Consolidamento abitati. 2ª Sezione: Opere idrauliche e forestali - Bonifica ed irrigazioni - Acquedotti e fognature - Opere marittime. 3ª Sezione: Utilizzazione di acque pubbliche - Impianti dl produzione e trasmissione di energia elettrica. 4ª Sezione: Ferrovie, tramvie, funicolari e servizi pubblici automobilistici e di navigazione interna. Gli affari indicati alle lettere a), b), c), g), m), o) dell'articolo 1 sono sottoposti all'esame del Consiglio in assemblea generale; gli altri affari sono trattati dalle Sezioni competenti per materia, salvo al Ministro richiedere anche per essi il parere dell'assemblea. Quando siano in discussione importanti questioni che interessino la competenza di due o piu' Sezioni, il parere e' emesso collegialmente dalle Sezioni interessate riunite in unica assemblea.

Testo in vigore dal 15 giugno 1931 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-06-01;678~art12 · fonte del testo

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