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Non possono essere membri del Consiglio superiore coloro i quali in proprio o come soci di societa' in nome collettivo abbiano convenzioni con lo Stato o con altri enti per trasporti, somministrazioni o lavori a carico dello Stato, o nella cui spesa lo Stato concorra sotto qualsiasi forma, ne' coloro che abitualmente assumano la esecuzione di opere pubbliche o l'esercizio di servizi pubblici o comunque siano personalmente interessati anche come consulenti in tali imprese. Non possono parimenti essere membri del Consiglio superiore gli amministratori di societa' anonime ed in accomandita o di enti che abbiano convenzioni per gli oggetti indicati nel comma precedente.
Testo in vigore dal 15 giugno 1931 al 16 dicembre 2009
