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Per la proroga dei servizi di cui al precedente articolo verranno stipulate altrettante convenzioni con gli attuali concessionari della durata di un anno, salvo proroga, approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni. Dette convenzioni saranno regolate, per quanto non disposto dalla presente legge, dall'articolo 4, commi secondo, terzo e quinto e dagli articoli 5 e 6 della legge 5 gennaio 1953, n. 34. Le sovvenzioni relative alle singole convenzioni sono determinate in misura pari a quelle corrisposte ai concessionari per l'anno 1973.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1973 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1973-12-22;826~art2 · fonte del testo

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