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E' fatto obbligo agli assuntori dei servizi marittimi sovvenzionati, di cui alla presente legge, di rilevare, in tutto o in parte, il naviglio necessario per l'esecuzione dei servizi, appartenente ai precedenti concessionari. Il Ministro per la marina mercantile indichera' il naviglio che dovra' essere rilevato dai nuovi concessionari. Il prezzo del rilievo sara' determinato da un collegio peritale, con le funzioni di arbitro inappellabile, composto di cinque membri dei quali due nominati da ciascuna delle due parti interessate ed il quinto, in mancanza d'accordo fra le parti, sara' nominato dal presidente del Tribunale di Roma. Gli assuntori dovranno mantenere in servizio il personale amministrativo e di stato maggiore alle dipendenze degli attuali concessionari ed iscritto nei ruoli organici. Il personale suddetto conservera' il grado e l'anzianita' conseguiti durante il servizio prestato coi precedenti concessionari.

Testo in vigore dal 6 febbraio 1953 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1953-01-05;34~art7 · fonte del testo

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