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Il personale collocato a riposo, ai sensi degli articoli precedenti da non oltre un triennio, puo' ottenere la riammissione qualora, dopo l'accertamento di una nuova visita collegiale, sia riconosciuto incondizionatamente idoneo al servizio e sia tuttora in possesso dei requisiti prescritti per il reclutamento, ad eccezione di quello dell'eta', che comunque non puo' essere superiore agli anni 45. La riammissione in servizio e' subordinata alla vacanza del posto. Il personale riammesso a norma dei precedenti commi riacquista il grado gia' rivestito ed e' iscritto in ruolo dopo i pari grado in servizio all'atto della riammissione.

Testo in vigore dal 15 giugno 1961 al 20 aprile 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-05-13;469~art53 · fonte del testo

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