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Il sottufficiale, vigile scelto o vigile che sia ritenuto permanentemente inabile ai servizio incondizionato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalla competente Commissione medico-ospedaliera e' collocato a riposo di ufficio. E' altresi' collocato a riposo di ufficio il personale ritenuto temporaneamente inidoneo a riassumere servizio dopo aver fruito del massimo della licenza straordinaria o ordinaria per complessivi tredici mesi per le infermita' non dipendenti da causa di servizio, e per complessivi venticinque mesi per infermita' dipendenti da causa di servizio.

Testo in vigore dal 15 giugno 1961 al 20 aprile 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-05-13;469~art50 · fonte del testo

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