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In deroga al primo comma dell'articolo 5 ed al secondo comma dell'articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i progetti di contratto devono essere comunicati al Consiglio di Stato, per averne il parere, quando l'importo previsto superi le lire 60 milioni se si tratta di contratti da stipulare dopo pubblici incanti; le lire 30 milioni se da stipularsi dopo licitazioni private od appalti-concorso; le lire 15 milioni se da stipularsi dopo trattativa privata. Ove il contratto riguardi materia per la quale esistano capitolati d'oneri approvati dopo sentito il Consiglio di Stato, e le condizioni del contratto siano conformi a quelle di detti capitolati, i limiti di somma stabiliti dal precedente comma sono raddoppiati, salvo che trattisi di progetti di contratto riguardanti l'acquisto di automezzi aventi caratteristiche tecniche attinenti all'espletamento dei servizi di cui all'articolo 1, nel quel caso i predetti limiti sono decuplicati.

Testo in vigore dal 15 giugno 1961 al 20 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:1961-05-13;469~art5 · fonte del testo

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