Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1938
Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 1938 al 1 gennaio 1994. 78 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: In caso di estinzione dei prestiti a cui si riferisce la operazione di mutuo, il Monte, qualora l'Istituto creditore non siasi valso della facolta' di cui all'articolo 22, deve, entro il terzo giorno feriale successivo a quello della estinzione stessa, versare al predetto Istituto l'importo ricevutone, coi relativi interessi convenuti e ritirare il corrispondente documento del prestito estinto.
tolto: In caso di rinnovazione, il Monte deve effettuare il rimborso entro il terzo giorno feriale successivo a quello dell'accordata rinnovazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1938-05-10;745~art20 · fonte del testo
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