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I Monti, che, alla data di entrata in vigore alla presente legge, abbiano gia' facolta' di ricevere depositi fruttiferi, la conservano. Gli altri che vogliano conseguirla debbono inserire nello statuto apposita disposizione da approvarsi ai sensi dell'art. 4, contenente le norme riguardanti i depositi, i rimborsi, le forme e la natura dei libretti, in conformita' delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio o dei Monti di pegni di prima categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, disciplinante tale materia.

Testo in vigore dal 17 giugno 1938 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1938-05-10;745~art17 · fonte del testo

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