Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010. 170 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Scaduti i periodi massimi di cui all'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario che risulti inabile, per infermita', a riassumere l'ufficio, e' dispensato dal servizio, salvo il diritto al trattamento di quiescenza che possa spettargli. L'ufficiale giudiziario, invece, che non risulti inabile a riassumere l'ufficio e che allo scadere dell'aspettativa non riprenda servizio, e' dichiarato di missionario. Qualora il Ministro non ritenga opportuno il definitivo allontanamento dell'ufficiale giudiziario dal servizio, puo' procedere agli accertamenti che ritenga del caso per la eventuale concessione di un prolungamento eccezionale dell'aspettativa, anche oltre il limite di cui all'ultimo comma del precedente articolo, per non piu' di sei mesi. La stessa norma si applica per la concessione, quando il Ministro lo riconosca opportuno, di un nuovo periodo di aspettativa nel quinquennio, non superiore a sei mesi, all'ufficiale giudiziario che gia' abbia fruito di aspettative fino al limite massimo previsto nel comma ultimo predetto. Alla scadenza del prolungamento o del nuovo periodo, se l'ufficiale giudiziario, non riassume servizio si applicano senz'altro le disposizioni del comma primo del presente articolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art74 · fonte del testo
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