Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 3 maggio 1958 al 16 dicembre 2010. 163 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Il capo dell'ufficio cui l'ufficiale giudiziario e' addetto puo' concedergli congedi che, in complesso, non eccedano la durata di trenta giorni per ciascun anno. Per causa grave, la durata del congedo annuale puo' essere protratta fino a due mesi dal Ministro per la grazia e giustizia, su domanda da trasmettere per vi gerarchica. Per esigenze di servizio il congedo puo' non essere concesso e essere sospeso, abbreviato o revocato dalla autorita' concedente o da quella superiore. L'ufficiale giudiziario prima di assentarsi, deve comunicare al capo dell'ufficio cui e' addetto il luogo nel quale possano essergli dirette comunicazioni di servizio. I capi di collegio comunicano ai rispettivi capi del pubblico ministero i congedi accordati, ed il pretore li comunica al presidente del tribunale. Il presidente del tribunale deve darne pure comunicazione al primo presidente della Corte di appello. L'ufficiale giudiziario durante il periodo del congedo e' considerato, in servizio ai fini della indennita' integrativa e della ripartizione di cui agli articoli 128 e 129.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art71 · fonte del testo

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