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L'azione disciplinare e' promossa dal Ministro di grazia e giustizia d'ufficio ovvero su richiesta del primo presidente della Corte o del procuratore generale 3 L'azione disciplinare e' indipendente da ogni azione civile e penale determinata dal medesimo fatto. L'incolpato, puo' farsi assistere da un difensore, il quale puo' prendere visione degli atti del procedimento.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 3 maggio 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art66 · fonte del testo

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