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L'ufficiale giudiziario contro il quale sia, stato emesso mandato od ordine di cattura deve essere sospeso dalle funzioni con decreto del primo presidente della Corte di cassazione, se e' addetto a tale ufficio, e con decreto del primo presidente della Corte di appello negli altri casi. Qualora sia stato emesso mandato od ordine di accompagnamento o di comparizione contro l'ufficiale giudiziario, questi puo' essere sospeso dalle sue funzioni con decreto dell'autorita' di cui al precedente comma. Alla moglie o ai figli minorenni dell'ufficiale giudiziario sospeso puo' essere concesso durante la sospensione un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dell'indennita' integrativa. Negli uffici a cui sono addetti due o piu' ufficiali giudiziari, e, in ogni caso, quando debba farsi luogo alla comunione di cui all'art. 128, il posto e' lasciato vacante durante la sospensione, e l'assegno suindicato e' a carico degli altri ufficiali giudiziari per la quota di cui agli articoli 127 e seguenti ed a carico dello Stato per l'eventuale differenza. La rimanenza che all'ufficiale giudiziario potrebbe spettare e' accantonata sino all'esito del procedimento penale o disciplinare. Se il procedimento penale ha termine con provvedimento definitivo di assoluzione o di condanna a sola pena pecuniaria, la sospensione e' revocata, e l'ufficiale giudiziario e' riammesso in servizio e riscuote l'indennita' che gli sia ancora dovuta, nonche' la rimanenza accantonata, detratto l'importo dell'assegno alimentare di cui al terzo comma.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 3 maggio 1958

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art56 · fonte del testo

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